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La giunta comunale era già prevista nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, la prima legge comunale e provinciale dello stato unitario italiano.
La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
È composta da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore.
La Giunta resta in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco.
Ha competenza generale e residuale e quindi compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.